Statuto

In data 7 dicembre 2007 è stata costituita l'Associazione degli ex-Sindaci della Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, Via Torre Verde n.23, presso il Consorzio dei Comuni Trentini, e nella medesima data è stato approvato con voto unanime lo Statuto e le cariche sociali.

In data 17 novembre 2019 è stato modificato lo Statuto in Associazione Sindaci Emeriti del Trentino.


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SINDACI EMERITI DEL TRENTINO


Approvato dall'assemblea  in data 17/11/2019
Modificato dall'assemblea in data 28/11/2021

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'"Associazione Sindaci Emeriti del Trentino".

Possono aderire coloro che hanno ricoperto il ruolo di Sindaco dei Comuni trentini, di Presidente di Comprensorio, di Presidente di Comunità di Valle, di Presidente di Consorzio di Bacino Imbrifero Montano.

L'Associazione ha sede in Trento presso la sede del Consorzio dei Comuni Trentini in Via Torre Verde, n. 23.

 

Art. 2 - FINALITÀ E SCOPI

L'associazione, che non ha fini di lucro ed è apartitica, si propone di:

  1. mantenere vivo ed operante il vincolo che al di sopra di ogni opinione politica, ha accomunato i sindaci durante l'esercizio del loro mandato;
  2. contribuire, attraverso l'esperienza maturata, alla individuazione e alla realizzazione di iniziative tese alla valorizzazione della cultura dell'autogoverno all'insegna della sussidiarietà, esaltando i valori dell'autonomia e la indispensabile funzione del COMUNE, anche mediante convegni, conferenze e pubblicazioni e attività formative;
  3. stimolare la reciproca comprensione e collaborazione fra i cittadini ed i Comuni della Provincia Autonoma di Trento;
  4. instaurare rapporti con similari associazioni italiane ed estere, promuovendone la costituzione se non esistenti, e/o con Sindaci e Amministratori, al fine di mettere in atto tutte le iniziative possibili per il raggiungimento di una vera cultura europea ed una sempre più forte integrazione e collaborazione fra i popoli;
  5. organizzare ogni attività utile per valorizzare il ruolo svolto dai soci a favore delle Comunità;
  6. offrire solidarietà alle famiglie dei soci deceduti, nei rapporti con gli Enti pubblici;

 

Art. 3 - SOCI

La qualifica di socio si acquisisce mediante il versamento della quota sociale ed il rilascio di apposita tessera.

Il Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione, può accettare soci sovventori.

Sono soci sovventori, persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, enti, ivi compresi gli enti pubblici, imprese, centri di ricerca, che aderiscono agli scopi dell'Associazione ed intendono favorire il raggiungimento degli stessi, impegnandosi a versare un contributo il cui importo è annualmente deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualifica di sovventore:

  1. consente la partecipazione all'Assemblea, senza diritto di voto, ma con la facoltà di parere non vincolante rispetto alle delibere in essa adottate;
  2. impegna al rispetto delle volontà statutarie ed alle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

I soci sovventori perdono la qualifica e le prerogative ad essa connesse, dopo il decorso di un biennio dal versamento dell'ultimo contributo.

 

Art. 4 - DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentanti, secondo le competenze statutarie.

 

Art. 5 - QUOTA SOCIALE

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

  1. per recesso, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
  2. per esclusione, a seguito della delibera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
  3. per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

 

Art. 7 - PATRIMONIO E PROVENTI SOCIALI

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  1. dai contributi annuali dei soci;
  2. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea, in relazione a particolari necessità;
  3. da versamenti volontari degli associati;
  4. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituiti di credito ed enti in genere;
  5. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di altri associati.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l'Ufficio di Presidenza;
  5. il Collegio dei Probiviri.

Gli organi di cui alle lettere b), c) ed e) sono eletti direttamente dall'Assemblea ordinaria.

 

Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per richiesta del Consiglio Direttivo o per richiesta motivata di almeno un quinto dei soci, con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 10.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

  1. l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione;
  2. la determinazione della quota sociale;
  3. l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo su relazione del segretario - tesoriere;
  4. l'elezione del Presidente;
  5. l'elezione del Consiglio Direttivo;
  6. l'elezione del Collegio dei Probiviri;
  7. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  8. la nomina a Presidente Onorario di chi ha ricoperto la carica di Presidente. Il Presidente Onorario potrà partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

 

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è spedito di norma per posta elettronica, per lettera o altro mezzo idoneo, almeno 10 giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le votazioni sono, di regola, palesi ed hanno luogo per alzata di mano. La votazione può essere segreta se ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti.

Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali sono a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta di chi la presiede, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, di procedere con voto palese.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno mezz'ora dopo, qualunque sia il loro numero.

 

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un massimo di 14 (quattordici) membri eletti dall'Assemblea fra i soci. Essi restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il socio che ha riacquisito la carica di Sindaco, di Presidente di Comunità di Valle, di Presidente di Consorzio di Bacino Imbrifero Montano, deve dimettersi dalle cariche sociali dell'Associazione e non può candidare alle stesse per la durata del mandato.

Nel caso di vacanza, lo stesso Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione sino alla scadenza del termine del sostituito.

Il Consiglio è convocato dal Presidente.

Per la validità delle sue sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di partirà prevale il voto del Presidente.

Nel Consiglio Direttivo devono essere rappresentati possibilmente tutti i territori della Provincia dove ci sono soci.

Tutte le cariche sono gratuite fatti salvi i rimborsi spese se e in quanto dovuti.

 

Art. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni di organizzazione e di amministrazione e sui problemi concernenti la vita e l'attività dell'Associazione, secondo i fini e le norme statutarie.

Elegge, tra i suoi componenti, il Segretario-Tesoriere.

 

Art. 13 – UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario-Tesoriere.

 

Art. 14 - COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza elabora proposte e predispone atti per il Consiglio Direttivo.

 

Art. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; presiede gli organi ed emana le disposizioni per l'attuazione delle loro deliberazioni e coordina l'Ufficio di Presidenza.

In sua assenza è sostituito dal Vice Presidente.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi dei soci e di terzi e sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Non può tuttavia contrarre obblighi patrimoniali, se non previa espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Nomina il Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente nel corso del mandato, lo stesso rimane componente del Consiglio Direttivo fino alla sua scadenza.

 

Art. 16 - SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere sovrintende all'organizzazione dell'Ufficio, al disbrigo delle pratiche correnti, ai compiti che potranno essere assegnati dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dall'Ufficio di Presidenza e cura le pratiche concernenti l'amministrazione dell'Associazione.

 

Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare i casi in cui un socio violi lo statuto o una legittima deliberazione degli organi statutari o agisse in contrasto con le finalità dell'Associazione, e, in genere, ogni caso di controversia tra i soci e l'Associazione.

Si compone di tre membri eletti dall'assemblea.

Elegge nel suo seno il Presidente.

Agisce di propria iniziativa o per richiesta del Consiglio Direttivo.

Può adottare, previo contraddittorio, le seguenti sanzioni:

  1. il richiamo;
  2. la decadenza dall'associazione.

 

Art. 18 - REVISIONE DELLO STATUTO

L'adesione all'Associazione vincola all'osservanza del presente Statuto, il quale potrà essere modificato su deliberazione di un'assemblea straordinaria.

 

Art. 19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato da un'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci iscritti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci iscritti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Le attività patrimoniali saranno devolute in beneficenza, su indicazione dell'Assemblea.




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  • Sindaco di un Comune trentino
  • Presidente di Comprensorio/Comunità di Valle
  • Presidente di un Consorzio B.I.M.?
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Chi può aderire all'associazione

Possono aderire coloro che hanno ricoperto il ruolo di Sindaco dei Comuni trentini, di Presidente di Comprensorio, di Presidente di Comunità di Valle, di Presidente di Consorzio di Bacino Imbrifero Montano e non sono più in carica.

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